Articolo 67 GDPR - Scambio di informazioni

La Commissione può adottare atti di esecuzione di portata generale per specificare le modalità per lo scambio di informazioni per via elettronica tra autorità di controllo e tra le autorità di controllo e il comitato, in particolare il modulo standard di cui all’articolo 64.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 93, paragrafo 2.

Considerando pertinenti

Nessun considerando pertinente indicato.

Domande frequenti

Risposte brevi alle domande più frequenti su questa disposizione. Costituiscono informazioni generali e non una consulenza legale.

Le attribuisce il potere di adottare atti di esecuzione di portata generale per specificare le modalità per lo scambio di informazioni per via elettronica tra autorità di controllo e tra le autorità di controllo e il comitato. La disposizione riguarda gli strumenti tecnici della cooperazione, non il suo contenuto sostanziale.

L’articolo 67 menziona in particolare il modulo standard di cui all’articolo 64, ossia la forma elettronica con cui le autorità di controllo e il comitato si comunicano informazioni nell’ambito del meccanismo di coerenza, come risulta dall’articolo 64, paragrafo 4.

Essi sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 93, paragrafo 2, il che significa che la Commissione agisce con il coinvolgimento del comitato istituito dall’articolo 93, composto di rappresentanti degli Stati membri.

No. Gli atti di esecuzione possono soltanto specificare le modalità dello scambio di informazioni per via elettronica e devono essere di portata generale, per cui non possono determinare come sia deciso in un singolo caso il procedimento di cooperazione di cui all’articolo 60 o la composizione delle controversie di cui all’articolo 65.

I meccanismi di cooperazione e di coerenza del capo VII dipendono dalla rapida circolazione di progetti di decisione, obiezioni e pareri fra tutti gli Stati membri, e l’articolo 60, paragrafo 12, e l’articolo 64, paragrafo 4, prescrivono già formati elettronici standard. L’articolo 67 fornisce la base giuridica per armonizzare le modalità tecniche affinché tali scambi funzionino in modo uniforme in tutta l’Unione.