Articolo 64 GDPR - Parere del comitato europeo per la protezione dei dati
Considerando pertinenti
Domande frequenti
Risposte brevi alle domande più frequenti su questa disposizione. Costituiscono informazioni generali e non una consulenza legale.
L’articolo 64, paragrafo 1, impone all’autorità competente di comunicare il progetto di decisione al comitato quando la decisione è finalizzata a stabilire un elenco nazionale di trattamenti soggetti al requisito di una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 4, a decidere sulla conformità al regolamento di un progetto di codice di condotta ai sensi dell’articolo 40, paragrafo 7, ad approvare i requisiti per l’accreditamento ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 3, o dell’articolo 43, paragrafo 3, o i criteri di certificazione di cui all’articolo 42, paragrafo 5, a determinare clausole tipo di protezione dei dati di cui all’articolo 46, paragrafo 2, lettera d), e all’articolo 28, paragrafo 8, ad autorizzare clausole contrattuali di cui all’articolo 46, paragrafo 3, lettera a), oppure ad approvare norme vincolanti d’impresa ai sensi dell’articolo 47.
Sì. Ai sensi del paragrafo 2 qualsiasi autorità di controllo, il presidente del comitato o la Commissione può richiedere che le questioni di applicazione generale o che producono effetti in più di uno Stato membro siano esaminate dal comitato al fine di ottenere un parere, in particolare se un’autorità di controllo competente non si conforma agli obblighi relativi all’assistenza reciproca ai sensi dell’articolo 61 o alle operazioni congiunte ai sensi dell’articolo 62.
Ai sensi del paragrafo 3 il parere è adottato entro un termine di otto settimane a maggioranza semplice dei membri del comitato, e tale termine può essere prorogato di sei settimane tenendo conto della complessità della questione. Il membro che non abbia sollevato obiezioni a un progetto di decisione trasmesso entro un termine ragionevole indicato dal presidente è considerato assentire al progetto, e il comitato non emette un parere se ne ha già emesso uno sulla medesima questione.
No. Il paragrafo 6 vieta all’autorità di controllo competente di adottare il proprio progetto di decisione entro il termine di cui al paragrafo 3. Una volta ricevuto il parere, il paragrafo 7 impone all’autorità di tenerlo nella massima considerazione e di comunicare al presidente, entro due settimane, per via elettronica e usando un modulo standard, se intende mantenere o modificare il progetto di decisione.
Se entro il termine di due settimane di cui al paragrafo 7 l’autorità informa il presidente, fornendo le pertinenti motivazioni, che non intende conformarsi al parere in tutto o in parte, il paragrafo 8 attiva la procedura di composizione delle controversie di cui all’articolo 65, paragrafo 1. Il comitato adotta allora una decisione vincolante, sicché il parere, pur non essendo esso stesso vincolante, non può essere semplicemente ignorato.