Articolo 94 GDPR - Abrogazione della direttiva 95/46/CE
Considerando pertinenti
Domande frequenti
Risposte brevi alle domande più frequenti su questa disposizione. Costituiscono informazioni generali e non una consulenza legale.
Il paragrafo 1 abroga la direttiva 95/46/CE a decorrere dal 25 maggio 2018, la stessa data a partire dalla quale il regolamento si applica ai sensi dell’articolo 99, paragrafo 2. Il paragrafo 2 prevede che i riferimenti alla direttiva abrogata si intendano fatti al regolamento.
Ai sensi della seconda frase del paragrafo 2, i riferimenti al gruppo per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali istituito dall’articolo 29 della direttiva 95/46/CE si intendono fatti al comitato europeo per la protezione dei dati istituito dal regolamento, la cui composizione e i cui compiti sono stabiliti agli articoli da 68 a 76.
No. L’articolo 45, paragrafo 9, mantiene in vigore le decisioni di adeguatezza adottate ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 6, della direttiva fino alla loro modifica, sostituzione o abrogazione, e l’articolo 46, paragrafo 5, fa lo stesso per le decisioni della Commissione sulle clausole tipo di protezione dei dati adottate ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 4, della direttiva e per le autorizzazioni concesse dalle autorità di controllo.
Numerosi atti dell’Unione e nazionali citano la direttiva anziché il regolamento, e il paragrafo 2 li mantiene operativi reindirizzando tali citazioni. Un esempio significativo è la direttiva 2002/58/CE, i cui riferimenti alla direttiva 95/46/CE, compresa la nozione di consenso ivi contenuta, rinviano ora alle corrispondenti disposizioni del regolamento, come l’articolo 4, punto 11), e l’articolo 7.
No. L’abrogazione ha avuto effetto il 25 maggio 2018, il giorno stesso in cui il regolamento ha iniziato ad applicarsi ai sensi dell’articolo 99, paragrafo 2, per cui i due regimi si sono succeduti senza interruzione.