Articolo 3 GDPR - Ambito di applicazione territoriale

1. Il presente regolamento si applica al trattamento dei dati personali effettuato nell’ambito delle attività di uno stabilimento da parte di un titolare del trattamento o di un responsabile del trattamento nell’Unione, indipendentemente dal fatto che il trattamento sia effettuato o meno nell’Unione.
2. Il presente regolamento si applica al trattamento dei dati personali di interessati che si trovano nell’Unione, effettuato da un titolare del trattamento o da un responsabile del trattamento che non è stabilito nell’Unione, quando le attività di trattamento riguardano:
a) l’offerta di beni o la prestazione di servizi ai suddetti interessati nell’Unione, indipendentemente dall’obbligatorietà di un pagamento dell’interessato; oppure
b) il monitoraggio del loro comportamento nella misura in cui tale comportamento ha luogo all’interno dell’Unione.
3. Il presente regolamento si applica al trattamento dei dati personali effettuato da un titolare del trattamento che non è stabilito nell’Unione, ma in un luogo soggetto al diritto di uno Stato membro in virtù del diritto internazionale pubblico.

Domande frequenti

Risposte brevi alle domande più frequenti su questa disposizione. Costituiscono informazioni generali e non una consulenza legale.

Si applica in tre situazioni. Il paragrafo 1 copre il trattamento effettuato nell’ambito delle attività di uno stabilimento di un titolare del trattamento o di un responsabile del trattamento nell’Unione, il paragrafo 2 copre i titolari e i responsabili del trattamento non stabiliti nell’Unione che si rivolgono a interessati che si trovano nell’Unione o ne monitorano il comportamento, e il paragrafo 3 copre i titolari del trattamento stabiliti in un luogo soggetto al diritto di uno Stato membro in virtù del diritto internazionale pubblico.

No. Il paragrafo 1 si applica indipendentemente dal fatto che il trattamento sia effettuato o meno nell’Unione. Ciò che conta è che il trattamento avvenga nell’ambito delle attività di uno stabilimento nell’Unione, per cui un titolare del trattamento il cui ufficio unionale è inscindibilmente legato a trattamenti eseguiti su server situati altrove rientra pienamente nell’ambito di applicazione.

Quando le sue attività di trattamento riguardano l’offerta di beni o la prestazione di servizi a interessati che si trovano nell’Unione, indipendentemente dall’obbligatorietà di un pagamento. Il considerando 23 indica elementi quali l’uso di una lingua o di una valuta dell’Unione e la menzione di clienti unionali come indizi del fatto che il titolare del trattamento intenda offrire beni o servizi a persone nell’Unione, mentre la mera accessibilità di un sito web non è sufficiente.

La disposizione coglie il trattamento effettuato da un titolare del trattamento o da un responsabile del trattamento non stabilito nell’Unione che riguarda il monitoraggio del comportamento degli interessati, nella misura in cui tale comportamento ha luogo all’interno dell’Unione. Il considerando 24 precisa che ciò comprende il tracciamento delle persone fisiche su internet, in particolare al fine di profilarle per analizzare o prevedere preferenze, comportamenti e atteggiamenti personali.

No. Il paragrafo 2 si riferisce a interessati che si trovano nell’Unione, criterio di presenza fisica e non di cittadinanza o residenza. Al contrario, ai sensi del paragrafo 1 il regolamento protegge qualsiasi interessato, in qualunque luogo si trovi, quando il trattamento avviene nell’ambito delle attività di uno stabilimento nell’Unione.