Articolo 77 GDPR - Diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo

1. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l’interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il presente regolamento ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione.
2. L’autorità di controllo a cui è stato proposto il reclamo informa il reclamante dello stato o dell’esito del reclamo, compresa la possibilità di un ricorso giurisdizionale ai sensi dell’articolo 78.

Domande frequenti

Risposte brevi alle domande più frequenti su questa disposizione. Costituiscono informazioni generali e non una consulenza legale.

Ogni interessato che ritenga che il trattamento dei dati personali che lo riguarda violi il regolamento ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo ai sensi del paragrafo 1. Il diritto si applica fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, per cui non sostituisce le azioni giurisdizionali disponibili ai sensi degli articoli 78 e 79.

Il paragrafo 1 indica segnatamente l’autorità dello Stato membro in cui l’interessato risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione. Quando il reclamo riguarda un trattamento transfrontaliero, l’autorità che lo riceve non è necessariamente quella che decide, poiché la competenza può spettare all’autorità di controllo capofila ai sensi dell’articolo 56, che agisce mediante la procedura di cooperazione dell’articolo 60.

No. Il paragrafo 1 richiede soltanto che l’interessato ritenga che il trattamento violi il regolamento. Accertare se una violazione si sia effettivamente verificata spetta all’autorità di controllo, che ai sensi dell’articolo 57, paragrafo 1, lettera f), deve trattare i reclami e indagare sull’oggetto del reclamo nella misura opportuna.

Ai sensi del paragrafo 2 essa deve informare il reclamante dello stato e dell’esito del reclamo, compresa la possibilità di un ricorso giurisdizionale ai sensi dell’articolo 78. Se l’autorità competente non tratta il reclamo o non informa l’interessato entro tre mesi, l’articolo 78, paragrafo 2, apre un ricorso giurisdizionale nei confronti dell’autorità stessa.

Sì. L’articolo 80, paragrafo 1, riconosce all’interessato il diritto di dare mandato a un organismo, un’organizzazione o un’associazione senza scopo di lucro attivi nel settore della protezione dei dati di proporre il reclamo per suo conto, e l’articolo 80, paragrafo 2, consente agli Stati membri di permettere a tali organismi di proporre reclamo anche in assenza di mandato.