Articolo 83 GDPR - Condizioni generali per infliggere sanzioni amministrative pecuniarie
Domande frequenti
Risposte brevi alle domande più frequenti su questa disposizione. Costituiscono informazioni generali e non una consulenza legale.
Il paragrafo 1 esige che le sanzioni siano in ogni singolo caso effettive, proporzionate e dissuasive. A norma del paragrafo 2 esse possono essere inflitte in aggiunta alle misure correttive di cui all’articolo 58, paragrafo 2, lettere da a) a h) e j), oppure in luogo di tali misure, per cui l’autorità di controllo non è mai obbligata a scegliere tra l’irrogazione della sanzione e l’ordine di conformarsi.
Il paragrafo 4 fissa il massimo a 10 000 000 EUR o, per le imprese, al 2 % del fatturato mondiale totale annuo dell’esercizio precedente, se superiore, per le violazioni degli obblighi del titolare del trattamento e del responsabile del trattamento a norma degli articoli 8, 11, da 25 a 39, 42 e 43, nonché degli obblighi dell’organismo di certificazione e dell’organismo di controllo. Il paragrafo 5 raddoppia il massimale a 20 000 000 EUR o al 4 % per le violazioni dei principi di base, comprese le condizioni relative al consenso (articoli 5, 6, 7 e 9), dei diritti degli interessati (articoli da 12 a 22), delle norme sui trasferimenti (articoli da 44 a 49), degli obblighi nazionali adottati a norma del capo IX e per l’inosservanza degli ordini dell’autorità di controllo, mentre il paragrafo 6 applica lo stesso massimale all’inosservanza di un ordine di cui all’articolo 58, paragrafo 2.
Il paragrafo 2 elenca gli elementi di cui si tiene debito conto, tra cui la natura, la gravità e la durata della violazione, il suo carattere doloso o colposo, le misure adottate per attenuare il danno, il grado di responsabilità alla luce delle misure messe in atto ai sensi degli articoli 25 e 32, eventuali precedenti violazioni, la cooperazione con l’autorità, le categorie di dati interessate, la maniera in cui la violazione è stata conosciuta, il rispetto di provvedimenti precedentemente disposti, l’adesione a codici di condotta approvati o a meccanismi di certificazione ed eventuali altri fattori aggravanti o attenuanti quali i benefici finanziari conseguiti. La valutazione è espressamente riferita alle circostanze di ogni singolo caso.
Se, in relazione allo stesso trattamento o a trattamenti collegati, il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento viola con dolo o colpa varie disposizioni, il paragrafo 3 stabilisce che l’importo totale della sanzione amministrativa pecuniaria non supera l’importo specificato per la violazione più grave. I singoli massimali non si sommano quindi semplicemente per le condotte collegate.
Non del tutto. Il paragrafo 7 lascia a ciascuno Stato membro la decisione se e in quale misura possano essere inflitte sanzioni amministrative pecuniarie ad autorità pubbliche e organismi pubblici istituiti nel suo territorio, e il paragrafo 9 tiene conto degli ordinamenti giuridici che non prevedono sanzioni amministrative pecuniarie consentendo che l’azione sanzionatoria sia avviata dall’autorità di controllo e la sanzione pecuniaria sia irrogata dalle autorità giurisdizionali nazionali, purché i mezzi di ricorso abbiano effetto equivalente e restino effettivi, proporzionati e dissuasivi.