Articolo 89 GDPR - Garanzie e deroghe relative al trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici
Considerando pertinenti
- Considerando 156 Trattamento a fini di archiviazione, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici
- Considerando 157 Informazioni provenienti da registri e ricerca scientifica
- Considerando 158 Trattamento a fini di archiviazione
- Considerando 159 Trattamento a fini di ricerca scientifica
- Considerando 160 Trattamento a fini di ricerca storica
- Considerando 161 Consenso alla partecipazione a sperimentazioni cliniche
- Considerando 162 Trattamento a fini statistici
- Considerando 163 Produzione di statistiche europee e nazionali
Domande frequenti
Risposte brevi alle domande più frequenti su questa disposizione. Costituiscono informazioni generali e non una consulenza legale.
Il paragrafo 1 assoggetta tale trattamento a garanzie adeguate per i diritti e le libertà dell’interessato, attuate mediante misure tecniche e organizzative che assicurino in particolare il rispetto del principio della minimizzazione dei dati di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera c). Questo paragrafo è anche la porta d’accesso ai privilegi che il regolamento riconosce altrove a tali finalità, come la presunzione di compatibilità di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), la conservazione prolungata ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera e), e la base per le categorie particolari di dati personali di cui all’articolo 9, paragrafo 2, lettera j), che si applicano tutti soltanto laddove siano predisposte le garanzie dell’articolo 89, paragrafo 1.
Il paragrafo 1 fa della pseudonimizzazione, come definita all’articolo 4, punto 5), una garanzia ammessa purché le finalità in questione possano essere conseguite in tal modo. Va oltre per l’anonimizzazione, poiché qualora le finalità possano essere conseguite attraverso il trattamento ulteriore che non consenta o non consenta più di identificare gli interessati, il paragrafo esige che esse siano conseguite in tal modo.
Il paragrafo 2 consente al diritto dell’Unione o degli Stati membri di prevedere deroghe ai diritti di accesso (articolo 15), di rettifica (articolo 16), di limitazione (articolo 18) e di opposizione (articolo 21). La deroga deve rispettare le garanzie di cui al paragrafo 1 ed è ammessa soltanto nella misura in cui tali diritti rischiano di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalità specifiche e la deroga è necessaria al conseguimento di dette finalità.
Sì. Il paragrafo 3 ammette deroghe agli stessi diritti del paragrafo 2 e, in aggiunta, all’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 19 e al diritto alla portabilità dei dati di cui all’articolo 20, alle medesime condizioni di necessità e di pregiudizio.
Il paragrafo 4 circoscrive le deroghe al trattamento effettuato per le finalità stesse di archiviazione, di ricerca o statistiche. Ogni scopo concorrente resta interamente soggetto alle regole ordinarie del regolamento, per cui il titolare del trattamento deve essere in grado di separare i due filoni di trattamento.