Articolo 89 GDPR - Garanzie e deroghe relative al trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici

1. Il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici è soggetto a garanzie adeguate per i diritti e le libertà dell’interessato, in conformità del presente regolamento. Tali garanzie assicurano che siano state predisposte misure tecniche e organizzative, in particolare al fine di garantire il rispetto del principio della minimizzazione dei dati. Tali misure possono includere la pseudonimizzazione, purché le finalità in questione possano essere conseguite in tal modo. Qualora possano essere conseguite attraverso il trattamento ulteriore che non consenta o non consenta più di identificare l’interessato, tali finalità devono essere conseguite in tal modo.
2. Se i dati personali sono trattati a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, il diritto dell’Unione o degli Stati membri può prevedere deroghe ai diritti di cui agli articoli 15, 16, 18 e 21, fatte salve le condizioni e le garanzie di cui al paragrafo 1 del presente articolo, nella misura in cui tali diritti rischiano di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalità specifiche e tali deroghe sono necessarie al conseguimento di dette finalità.
3. Se i dati personali sono trattati per finalità di archiviazione nel pubblico interesse, il diritto dell’Unione o degli Stati membri può prevedere deroghe ai diritti di cui agli articoli 15, 16, 18, 19, 20 e 21, fatte salve le condizioni e le garanzie di cui al paragrafo 1 del presente articolo, nella misura in cui tali diritti rischiano di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalità specifiche e tali deroghe sono necessarie al conseguimento di dette finalità.
4. Qualora il trattamento di cui ai paragrafi 2 e 3 funga allo stesso tempo a un altro scopo, le deroghe si applicano solo al trattamento per le finalità di cui ai medesimi paragrafi.

Domande frequenti

Risposte brevi alle domande più frequenti su questa disposizione. Costituiscono informazioni generali e non una consulenza legale.

Il paragrafo 1 assoggetta tale trattamento a garanzie adeguate per i diritti e le libertà dell’interessato, attuate mediante misure tecniche e organizzative che assicurino in particolare il rispetto del principio della minimizzazione dei dati di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera c). Questo paragrafo è anche la porta d’accesso ai privilegi che il regolamento riconosce altrove a tali finalità, come la presunzione di compatibilità di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), la conservazione prolungata ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera e), e la base per le categorie particolari di dati personali di cui all’articolo 9, paragrafo 2, lettera j), che si applicano tutti soltanto laddove siano predisposte le garanzie dell’articolo 89, paragrafo 1.

Il paragrafo 1 fa della pseudonimizzazione, come definita all’articolo 4, punto 5), una garanzia ammessa purché le finalità in questione possano essere conseguite in tal modo. Va oltre per l’anonimizzazione, poiché qualora le finalità possano essere conseguite attraverso il trattamento ulteriore che non consenta o non consenta più di identificare gli interessati, il paragrafo esige che esse siano conseguite in tal modo.

Il paragrafo 2 consente al diritto dell’Unione o degli Stati membri di prevedere deroghe ai diritti di accesso (articolo 15), di rettifica (articolo 16), di limitazione (articolo 18) e di opposizione (articolo 21). La deroga deve rispettare le garanzie di cui al paragrafo 1 ed è ammessa soltanto nella misura in cui tali diritti rischiano di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalità specifiche e la deroga è necessaria al conseguimento di dette finalità.

Sì. Il paragrafo 3 ammette deroghe agli stessi diritti del paragrafo 2 e, in aggiunta, all’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 19 e al diritto alla portabilità dei dati di cui all’articolo 20, alle medesime condizioni di necessità e di pregiudizio.

Il paragrafo 4 circoscrive le deroghe al trattamento effettuato per le finalità stesse di archiviazione, di ricerca o statistiche. Ogni scopo concorrente resta interamente soggetto alle regole ordinarie del regolamento, per cui il titolare del trattamento deve essere in grado di separare i due filoni di trattamento.