Articolo 9 GDPR - Trattamento di categorie particolari di dati personali
Considerando pertinenti
- Considerando 46 Interessi vitali dell’interessato
- Considerando 51 Protezione dei dati personali sensibili
- Considerando 52 Eccezioni al divieto di trattare categorie particolari di dati personali
- Considerando 53 Trattamento di dati sensibili nel settore sanitario e sociale
- Considerando 54 Trattamento di dati sensibili nel settore della sanità pubblica
- Considerando 55 Interesse pubblico nel trattamento da parte di autorità pubbliche per finalità di comunità religiose riconosciute
- Considerando 56 Trattamento da parte dei partiti di dati personali sulle opinioni politiche delle persone
Domande frequenti
Risposte brevi alle domande più frequenti su questa disposizione. Costituiscono informazioni generali e non una consulenza legale.
Il paragrafo 1 vieta il trattamento dei dati personali che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l’appartenenza sindacale, nonché il trattamento dei dati genetici, dei dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dei dati relativi alla salute e dei dati relativi alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona. Il divieto può venire meno soltanto qualora si verifichi una delle condizioni elencate al paragrafo 2, e il considerando 51 chiarisce che le regole generali del regolamento, comprese le condizioni di liceità del trattamento, continuano ad applicarsi accanto a questi requisiti specifici.
Sì, in linea di principio. L’articolo 9, paragrafo 2, lettera a) esige il consenso esplicito al trattamento per una o più finalità specifiche, formulazione più rigorosa della definizione generale di consenso contenuta nell’articolo 4, punto 11), che deve comunque essere soddisfatta insieme alle condizioni dell’articolo 7. Il diritto dell’Unione o degli Stati membri può tuttavia disporre che l’interessato non possa in alcun modo far venire meno il divieto, ipotesi nella quale nemmeno il consenso esplicito è disponibile.
L’articolo 9, paragrafo 2, lettera e) fa venire meno il divieto soltanto quando i dati sono stati resi manifestamente pubblici dall’interessato stesso. La pubblicazione da parte di un terzo non attiva l’eccezione, e l’avverbio «manifestamente» rimanda a un atto deliberato e univoco dell’interessato, non alla mera accessibilità dei dati.
L’articolo 9, paragrafo 2, lettera h) consente il trattamento necessario per finalità di medicina preventiva o di medicina del lavoro, valutazione della capacità lavorativa del dipendente, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale, ovvero gestione dei sistemi e servizi sanitari o sociali, sulla base del diritto dell’Unione o degli Stati membri o conformemente al contratto con un professionista della sanità. Il paragrafo 3 aggiunge che i dati devono essere trattati da o sotto la responsabilità di un professionista soggetto al segreto professionale, ovvero da altra persona soggetta a un equivalente obbligo di segretezza conformemente al diritto dell’Unione o degli Stati membri o alle norme stabilite dagli organismi nazionali competenti.
Sì, ma soltanto entro i limiti del paragrafo 4, che consente agli Stati membri di mantenere o introdurre ulteriori condizioni, comprese limitazioni, unicamente con riguardo ai dati genetici, ai dati biometrici e ai dati relativi alla salute. Per le altre categorie elencate al paragrafo 1 le eccezioni del paragrafo 2 sono esaustive a livello di Unione, sebbene diverse di esse dipendano a loro volta da una base nel diritto dell’Unione o degli Stati membri.