Articolo 66 GDPR - Procedura d’urgenza
Considerando pertinenti
Domande frequenti
Risposte brevi alle domande più frequenti su questa disposizione. Costituiscono informazioni generali e non una consulenza legale.
In circostanze eccezionali, qualora ritenga che urga intervenire per proteggere i diritti e le libertà degli interessati, un’autorità di controllo interessata può adottare immediatamente misure provvisorie, in deroga al meccanismo di coerenza di cui agli articoli 63, 64 e 65 e alla procedura di cooperazione di cui all’articolo 60. Le misure sono intese a produrre effetti giuridici soltanto nel proprio territorio e con un periodo di validità determinato che non supera i tre mesi.
L’articolo 66, paragrafo 1, impone all’autorità di comunicare senza ritardo tali misure e la motivazione della loro adozione alle altre autorità di controllo interessate, al comitato e alla Commissione. La deroga non autorizza quindi ad agire unilateralmente nel silenzio, poiché gli altri attori del sistema di cooperazione devono essere informati immediatamente.
Ai sensi dell’articolo 66, paragrafo 2, l’autorità che ha adottato misure provvisorie e ritiene che urga adottare misure definitive può chiedere al comitato un parere d’urgenza o una decisione vincolante d’urgenza, motivando tale richiesta. Il limite di tre mesi alla validità delle misure provvisorie rende questa via l’unico modo per conferire effetti durevoli a un intervento urgente.
Sì. L’articolo 66, paragrafo 3, consente a qualsiasi autorità di controllo di chiedere al comitato un parere d’urgenza o una decisione vincolante d’urgenza qualora un’autorità di controllo competente non abbia adottato misure adeguate in una situazione in cui urge intervenire per proteggere i diritti e le libertà degli interessati, motivando la richiesta con riguardo, in particolare, all’urgenza dell’intervento.
In deroga all’articolo 64, paragrafo 3, e all’articolo 65, paragrafo 2, il parere d’urgenza o la decisione vincolante d’urgenza sono adottati entro due settimane a maggioranza semplice dei membri del comitato ai sensi dell’articolo 66, paragrafo 4. Sia il termine sia la soglia di voto sono attenuati rispetto alle ordinarie procedure di coerenza.