Articolo 33 GDPR - Notifica di una violazione dei dati personali all’autorità di controllo
Domande frequenti
Risposte brevi alle domande più frequenti su questa disposizione. Costituiscono informazioni generali e non una consulenza legale.
Il paragrafo 1 impone la notifica senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui il titolare del trattamento è venuto a conoscenza della violazione, all’autorità di controllo competente a norma dell’articolo 55. Qualora la notifica sia effettuata dopo 72 ore, essa deve essere corredata dei motivi del ritardo.
Sì. Il paragrafo 1 esonera il titolare del trattamento quando è improbabile che la violazione presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. La valutazione ruota attorno al rischio per le persone fisiche, non attorno alla dimensione o alla causa dell’incidente, e il paragrafo 5 richiede comunque che la violazione sia documentata internamente.
In base al paragrafo 2, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento senza ingiustificato ritardo dopo essere venuto a conoscenza di una violazione dei dati personali. Il presente articolo non impone al responsabile del trattamento di notificare esso stesso l’autorità di controllo, poiché l’obbligo di notifica verso l’autorità spetta al titolare del trattamento.
Il paragrafo 3 fissa un contenuto minimo. La notifica deve descrivere la natura della violazione, comprese ove possibile le categorie e il numero approssimativo di interessati e di registrazioni dei dati personali in questione, comunicare il nome e i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati o di altro punto di contatto, descrivere le probabili conseguenze e descrivere le misure adottate o di cui si propone l’adozione per porre rimedio alla violazione e attenuarne i possibili effetti negativi.
Sì. Il paragrafo 4 consente di fornire le informazioni in fasi successive senza ulteriore ingiustificato ritardo, qualora non sia possibile fornirle contestualmente. Il titolare del trattamento non è quindi legittimato ad attendere la conclusione dell’indagine prima di effettuare una prima notifica entro il termine di 72 ore.