Articolo 51 GDPR - Autorità di controllo

1. Ogni Stato membro dispone che una o più autorità pubbliche indipendenti siano incaricate di controllare l’applicazione del presente regolamento al fine di tutelare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche con riguardo al trattamento e di agevolare la libera circolazione dei dati personali all’interno dell’Unione («autorità di controllo»).
2. Ogni autorità di controllo contribuisce alla coerente applicazione del presente regolamento in tutta l’Unione. A tale scopo, le autorità di controllo cooperano tra loro e con la Commissione, conformemente al capo VII.
3. Qualora in uno Stato membro siano istituite più autorità di controllo, detto Stato membro designa l’autorità di controllo che rappresenta tali autorità nel comitato e stabilisce il meccanismo in base al quale le altre autorità si conformano alle norme relative al meccanismo di coerenza di cui all’articolo 63.
4. Ogni Stato membro notifica alla Commissione le disposizioni di legge adottate ai sensi del presente capo al più tardi entro il 25 maggio 2018, e comunica senza ritardo ogni successiva modifica.

Domande frequenti

Risposte brevi alle domande più frequenti su questa disposizione. Costituiscono informazioni generali e non una consulenza legale.

Ogni Stato membro deve disporre che una o più autorità pubbliche indipendenti siano incaricate di controllare l’applicazione del regolamento. Il paragrafo 1 assegna a tale controllo un duplice obiettivo, cioè tutelare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche con riguardo al trattamento e agevolare la libera circolazione dei dati personali all’interno dell’Unione.

Sì. Il paragrafo 1 parla di una o più autorità, e il paragrafo 3 ne trae la conseguenza imponendo a tale Stato membro di designare l’autorità che rappresenta le altre nel comitato e di stabilire un meccanismo che assicuri il rispetto, da parte di tutte le sue autorità, delle norme relative al meccanismo di coerenza di cui all’articolo 63.

Il paragrafo 2 obbliga ciascuna autorità a contribuire alla coerente applicazione in tutta l’Unione e, a tale scopo, a cooperare con le altre autorità di controllo e con la Commissione conformemente al capo VII. Gli strumenti di dettaglio di tale cooperazione, come l’assistenza reciproca di cui all’articolo 61 e il meccanismo di coerenza di cui agli articoli da 63 a 66, si trovano in quel capo.

No. Il paragrafo 1 affianca alla tutela dei diritti e delle libertà fondamentali l’agevolazione della libera circolazione dei dati personali all’interno dell’Unione, rispecchiando il duplice obiettivo del regolamento enunciato all’articolo 1. Il controllo serve pertanto anche la dimensione di mercato interno del regolamento.

Il paragrafo 4 imponeva a ogni Stato membro di notificare le disposizioni di legge adottate ai sensi del capo VI entro il 25 maggio 2018 e lo obbliga a comunicare senza ritardo ogni successiva modifica che incida su tali disposizioni. L’obbligo copre le norme nazionali che istituiscono e organizzano l’autorità di controllo, comprese quelle adottate a norma degli articoli 53 e 54.