Articolo 99 GDPR - Entrata in vigore e applicazione

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
2. Esso si applica a decorrere dal 25 maggio 2018.

Considerando pertinenti

Nessun considerando pertinente indicato.

Domande frequenti

Risposte brevi alle domande più frequenti su questa disposizione. Costituiscono informazioni generali e non una consulenza legale.

Ai sensi del paragrafo 1 è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ossia il 24 maggio 2016. Ai sensi del paragrafo 2 si applica a decorrere dal 25 maggio 2018.

Dall’entrata in vigore il regolamento esisteva come diritto dell’Unione vincolante, ed è per questo che disposizioni come l’articolo 92, paragrafo 2, e l’articolo 96 assumono il 24 maggio 2016 come data di riferimento. I suoi obblighi sono divenuti azionabili nei confronti dei titolari del trattamento, dei responsabili del trattamento e degli Stati membri soltanto dalla data di applicazione, due anni dopo.

Ha dato ai titolari del trattamento e ai responsabili del trattamento il tempo di rendere conformi i trattamenti in corso, agli Stati membri il tempo di adeguare il diritto nazionale e di allestire i propri assetti di controllo, e ha allineato all’inizio dell’applicazione termini quali la notifica delle norme sulla segretezza ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2. Il considerando 171 afferma che i trattamenti già avviati dovrebbero essere resi conformi entro tale periodo.

No, non necessariamente. Il considerando 171 chiarisce che, laddove il trattamento si basi su un consenso prestato ai sensi della direttiva, non è necessario che l’interessato presti nuovamente il proprio consenso se le modalità con cui esso è stato prestato sono conformi alle condizioni del regolamento, in particolare all’articolo 4, punto 11), e all’articolo 7.

No. In quanto regolamento, esso si applica direttamente negli Stati membri senza trasposizione, a differenza della direttiva 95/46/CE abrogata. La normativa nazionale conserva rilevanza soltanto laddove il regolamento stesso lasci spazio a una specificazione, come nelle clausole di apertura del capo IX, articoli da 85 a 91.