Articolo 63 GDPR - Meccanismo di coerenza
Considerando pertinenti
Domande frequenti
Risposte brevi alle domande più frequenti su questa disposizione. Costituiscono informazioni generali e non una consulenza legale.
Esso costituisce il quadro attraverso il quale le autorità di controllo cooperano tra loro e, se del caso, con la Commissione al fine di contribuire all’applicazione coerente del regolamento in tutta l’Unione. Il meccanismo è disciplinato nella sezione che segue, principalmente dalla procedura di parere dell’articolo 64, dalla procedura di composizione delle controversie dell’articolo 65 e dalla procedura d’urgenza dell’articolo 66.
Poiché il regolamento è applicato da una pluralità di autorità di controllo nazionali, ciascuna competente sul proprio territorio a norma dell’articolo 55, interpretazioni divergenti potrebbero frammentarne l’applicazione. Il meccanismo convoglia verso il comitato le questioni di applicazione generale o con effetti transfrontalieri, affinché emerga un’unica posizione a livello dell’Unione.
No. L’articolo 63 coinvolge la Commissione soltanto «se del caso» come partecipante alla cooperazione e, ai sensi dell’articolo 64, paragrafo 2, e dell’articolo 65, essa può richiedere pareri o ricevere informazioni, ma i pareri e le decisioni vincolanti all’interno del meccanismo sono adottati dal comitato. L’indipendenza del comitato è a sua volta garantita dall’articolo 69.
I due operano in sequenza. L’articolo 60 mira al consenso tra l’autorità capofila e le autorità interessate in un caso specifico, e solo quando non si dia seguito a un’obiezione pertinente e motivata l’articolo 60, paragrafo 4, rinvia la questione al meccanismo di coerenza, nel quale l’articolo 65, paragrafo 1, lettera a), prevede una decisione vincolante del comitato. Il meccanismo opera inoltre indipendentemente da qualsiasi caso individuale per le misure elencate all’articolo 64, paragrafo 1.
No. L’articolo 63 è formulato come un obbligo, le autorità «cooperano» mediante il meccanismo, e disposizioni specifiche lo rafforzano, come il divieto sancito dall’articolo 64, paragrafo 6, di adottare un progetto di decisione mentre è pendente il parere del comitato e l’efficacia vincolante delle decisioni a norma dell’articolo 65, paragrafo 2.