Articolo 46 GDPR - Trasferimento soggetto a garanzie adeguate
Considerando pertinenti
Domande frequenti
Risposte brevi alle domande più frequenti su questa disposizione. Costituiscono informazioni generali e non una consulenza legale.
In mancanza di una decisione di adeguatezza ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 3, l’articolo 46, paragrafo 1, consente al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento di trasferire dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale solo se ha fornito garanzie adeguate e a condizione che gli interessati dispongano di diritti azionabili e mezzi di ricorso effettivi. Entrambe le condizioni devono essere soddisfatte, poiché il solo strumento di garanzia non basta se gli interessati non possono far valere i propri diritti.
Il paragrafo 2 elenca uno strumento giuridicamente vincolante e avente efficacia esecutiva tra autorità pubbliche o organismi pubblici, le norme vincolanti d’impresa in conformità dell’articolo 47, le clausole tipo di protezione dei dati adottate dalla Commissione, le clausole tipo di protezione dei dati adottate da un’autorità di controllo e approvate dalla Commissione, un codice di condotta approvato a norma dell’articolo 40 e un meccanismo di certificazione approvato a norma dell’articolo 42. Per i codici e le certificazioni, l’importatore nel paese terzo deve inoltre assumere l’impegno vincolante ed esecutivo di applicare le garanzie adeguate, anche per quanto riguarda i diritti degli interessati.
Sì, ma solo previa autorizzazione. Ai sensi del paragrafo 3, lettera a), le clausole contrattuali tra l’esportatore e il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento o il destinatario nel paese terzo possono costituire garanzie adeguate, fatta salva l’autorizzazione dell’autorità di controllo competente, e il paragrafo 4 impone all’autorità di applicare il meccanismo di coerenza di cui all’articolo 63 in tali casi. Questo distingue le clausole ad hoc dalle clausole tipo di cui al paragrafo 2, lettere c) e d), che non necessitano di autorizzazioni specifiche.
Esse possono avvalersi di uno strumento giuridicamente vincolante e avente efficacia esecutiva ai sensi del paragrafo 2, lettera a), senza autorizzazione specifica, oppure, ai sensi del paragrafo 3, lettera b), di disposizioni inserite in accordi amministrativi che comprendono diritti effettivi e azionabili per gli interessati, fatta salva l’autorizzazione dell’autorità di controllo competente. La distinzione dipende dal carattere giuridicamente vincolante dello strumento, poiché gli accordi amministrativi non vincolanti richiedono la via dell’autorizzazione e il meccanismo di coerenza.
Sì. Il paragrafo 5 mantiene valide le autorizzazioni rilasciate da uno Stato membro o dall’autorità di controllo in base all’articolo 26, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE fino a quando non vengono modificate, sostituite o abrogate, se necessario, dalla medesima autorità di controllo, e le decisioni della Commissione adottate in base all’articolo 26, paragrafo 4, della direttiva restano in vigore fino a quando non vengono modificate, sostituite o abrogate, se necessario, da una decisione della Commissione adottata conformemente al paragrafo 2.