Articolo 55 GDPR - Competenza

1. Ogni autorità di controllo è competente a eseguire i compiti assegnati e a esercitare i poteri a essa conferiti a norma del presente regolamento nel territorio del rispettivo Stato membro.
2. Se il trattamento è effettuato da autorità pubbliche o organismi privati che agiscono sulla base dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c) o e), è competente l’autorità di controllo dello Stato membro interessato. In tal caso, non si applica l’articolo 56.
3. Le autorità di controllo non sono competenti per il controllo dei trattamenti effettuati dalle autorità giurisdizionali nell’esercizio delle loro funzioni giurisdizionali.

Domande frequenti

Risposte brevi alle domande più frequenti su questa disposizione. Costituiscono informazioni generali e non una consulenza legale.

A norma del paragrafo 1 ogni autorità di controllo è competente a eseguire i compiti assegnati e a esercitare i poteri a essa conferiti a norma del regolamento nel territorio del proprio Stato membro. Tali compiti e poteri sono enunciati principalmente negli articoli 57 e 58.

Se il trattamento è effettuato da autorità pubbliche o da organismi privati che agiscono sulla base dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c) o e), il paragrafo 2 rende competente l’autorità di controllo dello Stato membro interessato ed esclude espressamente l’applicazione dell’articolo 56. Il trattamento fondato su un obbligo legale o su un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri non entra pertanto mai nello sportello unico.

Non quando agiscono nell’esercizio delle loro funzioni giurisdizionali, come prevede il paragrafo 3. Ciò preserva l’indipendenza della magistratura, e il considerando 20 spiega che il controllo di tali trattamenti giurisdizionali può essere affidato a organismi specifici all’interno del sistema giudiziario dello Stato membro.

No. Il paragrafo 3 è limitato ai trattamenti effettuati dalle autorità giurisdizionali nell’esercizio delle loro funzioni giurisdizionali, per cui i trattamenti estranei a tali funzioni, come la gestione del personale giudiziario, restano nella competenza dell’autorità di controllo. Dove esattamente terminino le funzioni giurisdizionali non è definito nel testo e va valutato alla luce della finalità di salvaguardia dell’indipendenza giurisdizionale che emerge dal considerando 20.

L’articolo 56 opera fatto salvo l’articolo 55, per cui la competenza territoriale del paragrafo 1 resta il criterio di base. Per i trattamenti transfrontalieri l’articolo 56 concentra la competenza ad agire nell’autorità di controllo capofila, salvo nelle situazioni di cui all’articolo 55, paragrafo 2, e nei casi locali descritti all’articolo 56, paragrafo 2.