Articolo 55 GDPR - Competenza
Considerando pertinenti
Domande frequenti
Risposte brevi alle domande più frequenti su questa disposizione. Costituiscono informazioni generali e non una consulenza legale.
A norma del paragrafo 1 ogni autorità di controllo è competente a eseguire i compiti assegnati e a esercitare i poteri a essa conferiti a norma del regolamento nel territorio del proprio Stato membro. Tali compiti e poteri sono enunciati principalmente negli articoli 57 e 58.
Se il trattamento è effettuato da autorità pubbliche o da organismi privati che agiscono sulla base dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c) o e), il paragrafo 2 rende competente l’autorità di controllo dello Stato membro interessato ed esclude espressamente l’applicazione dell’articolo 56. Il trattamento fondato su un obbligo legale o su un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri non entra pertanto mai nello sportello unico.
Non quando agiscono nell’esercizio delle loro funzioni giurisdizionali, come prevede il paragrafo 3. Ciò preserva l’indipendenza della magistratura, e il considerando 20 spiega che il controllo di tali trattamenti giurisdizionali può essere affidato a organismi specifici all’interno del sistema giudiziario dello Stato membro.
No. Il paragrafo 3 è limitato ai trattamenti effettuati dalle autorità giurisdizionali nell’esercizio delle loro funzioni giurisdizionali, per cui i trattamenti estranei a tali funzioni, come la gestione del personale giudiziario, restano nella competenza dell’autorità di controllo. Dove esattamente terminino le funzioni giurisdizionali non è definito nel testo e va valutato alla luce della finalità di salvaguardia dell’indipendenza giurisdizionale che emerge dal considerando 20.
L’articolo 56 opera fatto salvo l’articolo 55, per cui la competenza territoriale del paragrafo 1 resta il criterio di base. Per i trattamenti transfrontalieri l’articolo 56 concentra la competenza ad agire nell’autorità di controllo capofila, salvo nelle situazioni di cui all’articolo 55, paragrafo 2, e nei casi locali descritti all’articolo 56, paragrafo 2.