Articolo 81 GDPR - Sospensione delle azioni
Considerando pertinenti
Domande frequenti
Risposte brevi alle domande più frequenti su questa disposizione. Costituiscono informazioni generali e non una consulenza legale.
Coordina azioni giurisdizionali parallele pendenti in Stati membri diversi che riguardano lo stesso oggetto relativamente al trattamento dello stesso titolare del trattamento o dello stesso responsabile del trattamento. Il paragrafo 1 obbliga l’autorità giurisdizionale competente a prendere contatto con l’autorità giurisdizionale dell’altro Stato membro per confermare l’esistenza di tali azioni, e i paragrafi 2 e 3 consentono poi la sospensione oppure, in primo grado, la dichiarazione di incompetenza.
A norma del paragrafo 1, ogni volta che venga a conoscenza di azioni pendenti in un altro Stato membro riguardanti lo stesso oggetto relativamente al trattamento dello stesso titolare del trattamento o dello stesso responsabile del trattamento. Il contatto serve unicamente a confermare l’esistenza di tali azioni, mentre le conseguenze sono disciplinate dai paragrafi 2 e 3.
No. Il paragrafo 2 stabilisce che qualunque autorità giurisdizionale competente successivamente adita può sospendere le azioni, quindi la sospensione è discrezionale. Soltanto le autorità giurisdizionali diverse da quella adita per prima dispongono di questa facoltà, il che preserva la priorità della prima azione.
Il paragrafo 3 lo consente soltanto se le azioni sono pendenti in primo grado, su richiesta di una delle parti, e unicamente se l’autorità giurisdizionale adita per prima è competente a conoscere delle domande proposte e la sua legge consente la riunione dei procedimenti. Al di fuori di queste condizioni l’autorità giurisdizionale può soltanto avvalersi della sospensione prevista dal paragrafo 2.
Perché l’articolo 79, paragrafo 2, offre al ricorrente una scelta del foro, ossia lo Stato membro in cui il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento ha uno stabilimento oppure lo Stato membro della residenza abituale dell’interessato, e l’articolo 80 consente inoltre agli organismi di rappresentanza di proporre azioni. Interessati diversi lesi dallo stesso trattamento possono quindi agire in Stati membri diversi, e l’articolo 81 esiste per ridurre il rischio di decisioni inconciliabili, preoccupazione espressa anche nel considerando 144.