Articolo 71 GDPR - Relazioni

1. Il comitato redige una relazione annuale sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento nell’Unione e, se del caso, nei paesi terzi e nelle organizzazioni internazionali. La relazione è pubblicata ed è trasmessa al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.
2. La relazione annuale include la valutazione dell’applicazione pratica delle linee guida, raccomandazioni e migliori prassi di cui all’articolo 70, paragrafo 1, lettera l), nonché delle decisioni vincolanti di cui all’articolo 65.

Considerando pertinenti

Nessun considerando pertinente indicato.

Domande frequenti

Risposte brevi alle domande più frequenti su questa disposizione. Costituiscono informazioni generali e non una consulenza legale.

L’articolo 71, paragrafo 1, richiede una relazione annuale sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento nell’Unione e, se del caso, nei paesi terzi e nelle organizzazioni internazionali. La relazione è un bilancio dello stato della protezione dei dati e non un mero rendiconto dell’amministrazione interna del comitato.

La relazione è pubblicata ed è trasmessa al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione, ciò che sottopone il comitato al controllo delle istituzioni politiche informando al tempo stesso il pubblico.

L’articolo 71, paragrafo 2, richiede che la relazione includa la valutazione dell’applicazione pratica delle linee guida, raccomandazioni e migliori prassi di cui all’articolo 70, paragrafo 1, lettera l), nonché delle decisioni vincolanti di cui all’articolo 65. Il comitato deve quindi valutare come i propri strumenti abbiano operato nella pratica.

Ciascuna autorità di controllo redige una propria relazione annuale sulla sua attività ai sensi dell’articolo 59, destinata al parlamento nazionale, al governo e ad altri organi designati. L’articolo 71 crea la controparte a livello dell’Unione, incentrata sulla protezione delle persone fisiche in tutta l’Unione e sul funzionamento degli strumenti di coerenza.

Soltanto se del caso. L’articolo 71, paragrafo 1, estende la relazione al trattamento nei paesi terzi e nelle organizzazioni internazionali su questa base condizionata, in linea con i compiti del comitato di cui all’articolo 70, paragrafo 1, lettere s) e w), relativi alle valutazioni di adeguatezza e agli scambi con le autorità di controllo di tutto il mondo.