Articolo 21 GDPR - Diritto di opposizione

1. L’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. Il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l’esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell’interessato oppure per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
2. Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, l’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato per tali finalità, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto.
3. Qualora l’interessato si opponga al trattamento per finalità di marketing diretto, i dati personali non sono più oggetto di trattamento per tali finalità.
4. Il diritto di cui ai paragrafi 1 e 2 è esplicitamente portato all’attenzione dell’interessato ed è presentato chiaramente e separatamente da qualsiasi altra informazione al più tardi al momento della prima comunicazione con l’interessato.
5. Nel contesto dell’utilizzo di servizi della società dell’informazione e fatta salva la direttiva 2002/58/CE, l’interessato può esercitare il proprio diritto di opposizione con mezzi automatizzati che utilizzano specifiche tecniche.
6. Qualora i dati personali siano trattati a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici a norma dell’articolo 89, paragrafo 1, l’interessato, per motivi connessi alla sua situazione particolare, ha il diritto di opporsi al trattamento di dati personali che lo riguardano, salvo se il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico.

Domande frequenti

Risposte brevi alle domande più frequenti su questa disposizione. Costituiscono informazioni generali e non una consulenza legale.

Il paragrafo 1 riguarda il trattamento fondato sull’articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), ossia i compiti di interesse pubblico o l’esercizio di pubblici poteri e i legittimi interessi, compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. L’interessato deve invocare motivi connessi alla sua situazione particolare, e il diritto può essere esercitato in qualsiasi momento.

Il titolare del trattamento deve astenersi dal trattare ulteriormente i dati salvo che dimostri l’esistenza di motivi legittimi cogenti che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell’interessato, oppure che il trattamento serva all’accertamento, all’esercizio o alla difesa di un diritto in sede giudiziaria. L’onere della dimostrazione grava sul titolare del trattamento, e in attesa di tale verifica l’interessato può ottenere la limitazione ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera d).

No. I paragrafi 2 e 3 attribuiscono un diritto incondizionato, poiché in seguito all’opposizione i dati non sono più oggetto di trattamento per finalità di marketing diretto, compresa la profilazione connessa a tale marketing. L’interessato non deve addurre alcun motivo, e il titolare del trattamento non ha alcun argomento contrario da opporre.

Il paragrafo 4 esige che i diritti di cui ai paragrafi 1 e 2 siano esplicitamente portati all’attenzione dell’interessato al più tardi al momento della prima comunicazione, presentati chiaramente e separatamente da qualsiasi altra informazione. Nascondere l’avviso in un’informativa sulla privacy accanto ad altri contenuti non soddisfa il requisito della separatezza.

Sì. Il paragrafo 6 attribuisce il diritto di opporsi, per motivi connessi alla situazione particolare dell’interessato, al trattamento a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici a norma dell’articolo 89, paragrafo 1, salvo se il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico. Nel contesto dei servizi della società dell’informazione, il paragrafo 5 consente inoltre di esercitare l’opposizione con mezzi automatizzati che utilizzano specifiche tecniche.