Articolo 13 GDPR - Informazioni da fornire qualora i dati personali siano raccolti presso l’interessato

1. In caso di raccolta presso l’interessato di dati che lo riguardano, il titolare del trattamento fornisce all’interessato, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, le seguenti informazioni:
a) l’identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del suo rappresentante;
b) i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, ove applicabile;
c) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento;
d) qualora il trattamento si basi sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), i legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento o da terzi;
e) gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali;
f) ove applicabile, l’intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale e l’esistenza o l’assenza di una decisione di adeguatezza della Commissione o, nel caso dei trasferimenti di cui all’articolo 46 o 47, o all’articolo 49, paragrafo 1, secondo comma, il riferimento alle garanzie appropriate o opportune e i mezzi per ottenere una copia di tali garanzie o il luogo dove sono state rese disponibili.
2. In aggiunta alle informazioni di cui al paragrafo 1, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, il titolare del trattamento fornisce all’interessato le seguenti ulteriori informazioni necessarie per garantire un trattamento corretto e trasparente:
a) il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
b) l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
c) qualora il trattamento sia basato sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull’articolo 9, paragrafo 2, lettera a), l’esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
d) il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo;
e) se la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un requisito necessario per la conclusione di un contratto, e se l’interessato ha l’obbligo di fornire i dati personali nonché le possibili conseguenze della mancata comunicazione di tali dati;
f) l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l’interessato.
3. Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce all’interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente di cui al paragrafo 2.
4. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano se e nella misura in cui l’interessato dispone già delle informazioni.

Domande frequenti

Risposte brevi alle domande più frequenti su questa disposizione. Costituiscono informazioni generali e non una consulenza legale.

Nel momento in cui i dati sono ottenuti, il paragrafo 1 impone al titolare del trattamento di indicare la propria identità e i propri dati di contatto e quelli dell’eventuale rappresentante, i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati ove applicabile, le finalità e la base giuridica del trattamento, i legittimi interessi perseguiti quando il trattamento si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), i destinatari o le categorie di destinatari e le informazioni pertinenti su qualsiasi trasferimento previsto verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale. L’obbligo si radica nel momento della raccolta, non in una fase successiva del trattamento.

Il paragrafo 2 richiede le informazioni necessarie per garantire un trattamento corretto e trasparente, ossia il periodo di conservazione o i criteri utilizzati per determinarlo, l’esistenza dei diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione e portabilità, il diritto di revocare il consenso quando il trattamento è basato sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera a) oppure sull’articolo 9, paragrafo 2, lettera a), il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo, l’indicazione se la comunicazione dei dati sia un obbligo legale o contrattuale e le conseguenze della loro mancata comunicazione, nonché l’esistenza di un processo decisionale automatizzato di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, con informazioni significative sulla logica utilizzata e sull’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento.

L’articolo 13, paragrafo 1, lettera f) impone al titolare del trattamento di indicare l’intenzione di trasferire i dati verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale e l’esistenza o l’assenza di una decisione di adeguatezza della Commissione. Nel caso dei trasferimenti di cui all’articolo 46 o 47 o all’articolo 49, paragrafo 1, secondo comma, deve inoltre richiamare le garanzie appropriate o opportune e spiegare i mezzi per ottenerne una copia o il luogo dove sono state rese disponibili.

Il paragrafo 3 obbliga il titolare del trattamento a informare l’interessato della nuova finalità, insieme a ogni ulteriore informazione pertinente di cui al paragrafo 2, prima che il trattamento ulteriore abbia inizio. La compatibilità della nuova finalità con quella originaria è valutata separatamente in base all’articolo 6, paragrafo 4.

Una sola. Il paragrafo 4 disapplica gli obblighi se e nella misura in cui l’interessato dispone già delle informazioni, e a differenza dell’articolo 14, paragrafo 5 non è prevista alcuna esenzione per impossibilità, sforzo sproporzionato o segreto professionale, il che riflette il fatto che il titolare del trattamento si rapporta direttamente con l’interessato nel momento della raccolta.