Articolo 84 GDPR - Sanzioni

1. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle altre sanzioni per le violazioni del presente regolamento in particolare per le violazioni non soggette a sanzioni amministrative pecuniarie a norma dell’articolo 83, e adottano tutti i provvedimenti necessari per assicurarne l’applicazione. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
2. Ogni Stato membro notifica alla Commissione le disposizioni di legge adottate ai sensi del paragrafo 1 al più tardi entro il 25 maggio 2018, e comunica senza ritardo ogni successiva modifica.

Domande frequenti

Risposte brevi alle domande più frequenti su questa disposizione. Costituiscono informazioni generali e non una consulenza legale.

Il paragrafo 1 li obbliga a stabilire le norme relative alle altre sanzioni applicabili alle violazioni del regolamento, in particolare per le violazioni non soggette a sanzioni amministrative pecuniarie a norma dell’articolo 83, e ad adottare tutti i provvedimenti necessari per assicurarne l’applicazione. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

L’espressione «in particolare» mostra che la disposizione mira anzitutto a colmare la lacuna lasciata dall’articolo 83, i cui livelli sanzionatori nei paragrafi da 4 a 6 non coprono ogni disposizione del regolamento. Gli Stati membri restano liberi di collegare sanzioni ulteriori a violazioni già sanzionabili pecuniariamente, poiché il testo non limita le sanzioni nazionali alle sole violazioni non coperte.

Sì. L’articolo rimette al diritto degli Stati membri la forma della sanzione, e il considerando 149 contempla espressamente norme relative a sanzioni penali per le violazioni del regolamento, compresa la confisca dei profitti ottenuti in violazione dello stesso.

Il regolamento non esclude il cumulo, poiché le sanzioni pecuniarie dell’articolo 83 e le sanzioni dell’articolo 84 operano come binari paralleli di applicazione. Il considerando 149 avverte tuttavia che l’irrogazione di sanzioni penali e amministrative non dovrebbe comportare una violazione del principio del ne bis in idem quale interpretato nello Stato membro interessato.

Sì. Il paragrafo 2 imponeva a ogni Stato membro di notificare alla Commissione le disposizioni di legge adottate ai sensi del paragrafo 1 al più tardi entro il 25 maggio 2018 e lo obbliga a comunicare senza ritardo ogni successiva modifica che le riguardi.