Articolo 14 GDPR - Informazioni da fornire qualora i dati personali non siano stati ottenuti presso l’interessato
Domande frequenti
Risposte brevi alle domande più frequenti su questa disposizione. Costituiscono informazioni generali e non una consulenza legale.
L’articolo 14 disciplina il caso in cui i dati personali non siano stati ottenuti presso l’interessato, per esempio quando provengono da un altro titolare del trattamento, da un terzo o da una fonte accessibile al pubblico. Il catalogo delle informazioni riprende in larga parte quello dell’articolo 13, ma aggiunge le categorie di dati personali in questione ai sensi del paragrafo 1, lettera d) e la fonte dei dati ai sensi del paragrafo 2, lettera f), elementi che l’interessato non può conoscere in quanto non ha partecipato alla raccolta.
Il paragrafo 3 fissa tre termini esterni. Il titolare del trattamento deve informare l’interessato entro un termine ragionevole dall’ottenimento dei dati e al più tardi entro un mese, oppure al più tardi al momento della prima comunicazione se i dati sono destinati alla comunicazione con l’interessato, oppure al più tardi al momento della prima comunicazione dei dati se ne è prevista la comunicazione ad altro destinatario.
Sì. Il paragrafo 2, lettera f) impone al titolare del trattamento di indicare la fonte da cui hanno origine i dati personali e, se del caso, l’eventualità che essi provengano da fonti accessibili al pubblico. Il fatto che i dati fossero accessibili al pubblico non fa venire meno di per sé l’obbligo di informazione, che cade soltanto in forza delle esenzioni previste dal paragrafo 5.
Il paragrafo 5 elenca quattro situazioni. Gli obblighi non si applicano quando l’interessato dispone già delle informazioni, quando comunicarle risulta impossibile o implicherebbe uno sforzo sproporzionato oppure rischierebbe di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalità del trattamento (in particolare per i trattamenti a fini di archiviazione, di ricerca o statistici soggetti all’articolo 89, paragrafo 1), quando l’ottenimento o la comunicazione sono espressamente previsti dal diritto dell’Unione o degli Stati membri con misure appropriate di tutela, oppure quando i dati devono rimanere riservati in forza di un obbligo di segreto professionale disciplinato per legge.
La lettera b) del paragrafo 5 non giustifica semplicemente il silenzio; il titolare del trattamento deve adottare misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell’interessato, anche rendendo pubbliche le informazioni. Il ricorso all’esenzione deve pertanto essere accompagnato da una forma sostitutiva di trasparenza, e non dalla sua totale assenza.