Articolo 57 GDPR - Compiti
Considerando pertinenti
- Considerando 122 Competenza delle autorità di controllo
- Considerando 123 Cooperazione delle autorità di controllo tra loro e con la Commissione
- Considerando 132 Attività di sensibilizzazione e misure specifiche
- Considerando 133 Assistenza reciproca e misure provvisorie
- Considerando 137 Misure provvisorie
Domande frequenti
Risposte brevi alle domande più frequenti su questa disposizione. Costituiscono informazioni generali e non una consulenza legale.
L’articolo 57, paragrafo 1, elenca ventidue compiti che ogni autorità deve svolgere sul proprio territorio, dalla sorveglianza e dall’applicazione del regolamento alla lettera a) alla trattazione dei reclami alla lettera f), allo svolgimento di indagini alla lettera h), all’approvazione dei codici di condotta e dei criteri di certificazione e al contributo alle attività del comitato. La lettera v) aggiunge un compito residuale, quello di svolgere qualsiasi altro compito legato alla protezione dei dati personali, sicché l’elenco non è esaustivo.
L’articolo 57, paragrafo 1, lettera f), obbliga l’autorità a trattare i reclami proposti da un interessato o da un organismo ai sensi dell’articolo 80 e a svolgere le indagini opportune sull’oggetto del reclamo. L’autorità conserva quindi un margine nel calibrare l’ampiezza dell’indagine, ma deve informare il reclamante dello stato e dell’esito delle indagini entro un termine ragionevole, in particolare ove siano necessarie ulteriori indagini o un coordinamento con un’altra autorità di controllo.
No, in linea di principio. L’articolo 57, paragrafo 3, prevede che ogni autorità di controllo svolga i propri compiti senza spese né per l’interessato né, ove applicabile, per il responsabile della protezione dei dati. Solo qualora le richieste siano manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il carattere ripetitivo, l’autorità può, in forza del paragrafo 4, addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi o rifiutarsi di soddisfare la richiesta, e incombe a essa dimostrare tale carattere.
L’articolo 57, paragrafo 2, impone a ogni autorità di agevolare la proposizione dei reclami tramite misure quali un modulo per la proposizione dei reclami compilabile anche elettronicamente. La disposizione precisa espressamente che tali misure non possono escludere altri mezzi di comunicazione, cosicché un interessato non può essere costretto a utilizzare un unico canale.
Sì. Le lettere da b) a e) dell’articolo 57, paragrafo 1, attribuiscono compiti promozionali e consultivi, tra cui promuovere la consapevolezza del pubblico riguardo ai rischi, alle norme, alle garanzie e ai diritti, con particolare attenzione alle attività destinate specificamente ai minori, fornire consulenza al parlamento nazionale e al governo in merito alle misure legislative, promuovere la consapevolezza dei titolari del trattamento e dei responsabili del trattamento riguardo agli obblighi imposti loro e fornire informazioni agli interessati in merito all’esercizio dei propri diritti. La lettera i) impone inoltre all’autorità di sorvegliare gli sviluppi che presentano un interesse, in particolare l’evoluzione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione e le prassi commerciali.