Articolo 10 GDPR - Trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e reati
Considerando pertinenti
Nessun considerando pertinente indicato.
Domande frequenti
Risposte brevi alle domande più frequenti su questa disposizione. Costituiscono informazioni generali e non una consulenza legale.
Il trattamento dei dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza sulla base dell’articolo 6, paragrafo 1 può avvenire soltanto sotto il controllo dell’autorità pubblica oppure se è autorizzato dal diritto dell’Unione o degli Stati membri che preveda garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati. L’articolo 10 riserva quindi questa categoria di dati al controllo pubblico o a trattamenti specificamente autorizzati.
No. La disposizione si applica al trattamento «sulla base dell’articolo 6, paragrafo 1», per cui il titolare del trattamento deve prima individuare una base giuridica nell’articolo 6, paragrafo 1 e poi, in aggiunta, soddisfare la condizione posta dall’articolo 10 del controllo dell’autorità pubblica o di un’autorizzazione normativa corredata di garanzie. Un titolare del trattamento privato necessita di conseguenza di entrambi gli elementi prima di trattare dati relativi a condanne o reati.
La disposizione riguarda i dati personali relativi alle condanne penali e ai reati nonché a connesse misure di sicurezza. L’espressione «relativi a» e la menzione autonoma dei reati indicano un ambito più ampio delle sole condanne definitive, ma il testo non precisa in quale misura siano incluse le informazioni anteriori alla condanna, come i sospetti, cosicché tale questione va risolta interpretando l’espressione nel suo contesto.
No. La seconda frase dell’articolo 10 dispone che un eventuale registro completo delle condanne penali deve essere tenuto soltanto sotto il controllo dell’autorità pubblica, e questa regola non ammette deroghe attraverso una semplice autorizzazione normativa del tipo che consente altri trattamenti in forza della prima frase.
I dati relativi a condanne penali e reati non figurano tra le categorie particolari elencate all’articolo 9, paragrafo 1; l’articolo 10 istituisce un regime distinto, costruito sul controllo dell’autorità pubblica o su un’autorizzazione normativa, e non su un catalogo di eccezioni come l’articolo 9, paragrafo 2. Altre disposizioni del regolamento trattano tuttavia le due categorie come dotate di sensibilità comparabile, per esempio l’articolo 35, paragrafo 3, lettera b) in materia di valutazione d’impatto e l’articolo 37, paragrafo 1, lettera c) sulla designazione del responsabile della protezione dei dati.