Articolo 48 GDPR - Trasferimento o comunicazione non autorizzati dal diritto dell’Unione
Considerando pertinenti
Domande frequenti
Risposte brevi alle domande più frequenti su questa disposizione. Costituiscono informazioni generali e non una consulenza legale.
L’articolo 48 prevede che le sentenze di un’autorità giurisdizionale e le decisioni di un’autorità amministrativa di un paese terzo che dispongono il trasferimento o la comunicazione di dati personali da parte di un titolare del trattamento o di un responsabile del trattamento possano essere riconosciute o assumere qualsivoglia carattere esecutivo soltanto se basate su un accordo internazionale in vigore tra il paese terzo richiedente e l’Unione o un suo Stato membro, ad esempio un trattato di mutua assistenza giudiziaria. Un ordine straniero non ha quindi efficacia giuridica propria all’interno dell’Unione.
No. L’ordine è riconoscibile o esecutivo solo se basato su un accordo internazionale in vigore, per cui in mancanza di tale accordo esso non fornisce né riconoscimento né un presupposto di trasferimento. Il considerando 115 rafforza questa impostazione affrontando l’applicazione extraterritoriale delle leggi di paesi terzi che imporrebbero la comunicazione in assenza di una simile base.
Il testo cita a titolo esemplificativo un trattato di mutua assistenza giudiziaria, usando la formula «ad esempio», per cui la categoria non è chiusa. Ciò che conta è che un accordo internazionale tra il paese terzo richiedente e l’Unione o un suo Stato membro sia in vigore e che la sentenza o la decisione sia basata su di esso.
No. Le parole conclusive «fatti salvi gli altri presupposti di trasferimento a norma del presente capo» preservano la disponibilità degli articoli da 45 a 49, per cui una comunicazione in risposta a una richiesta di un paese terzo potrebbe ancora essere esaminata, per esempio, alla luce delle deroghe dell’articolo 49. L’articolo disciplina il riconoscimento e il carattere esecutivo dell’ordine straniero e non esaurisce da sé l’analisi di liceità, che richiede anche una base giuridica ai sensi dell’articolo 6.
Sì. L’articolo si riferisce agli ordini che dispongono il trasferimento o la comunicazione di dati personali da parte di «un titolare del trattamento o di un responsabile del trattamento», per cui un responsabile del trattamento destinatario diretto di una richiesta proveniente da un paese terzo è parimenti coperto. Ciò rileva in pratica per i fornitori di servizi che detengono dati per conto di titolari del trattamento dell’Unione, poiché il responsabile del trattamento non può considerare esecutivo l’ordine straniero in mancanza del necessario accordo internazionale.