Articolo 65 GDPR - Composizione delle controversie da parte del comitato
Considerando pertinenti
Domande frequenti
Risposte brevi alle domande più frequenti su questa disposizione. Costituiscono informazioni generali e non una consulenza legale.
L’articolo 65, paragrafo 1, elenca tre casi. Il comitato decide quando un’autorità di controllo interessata ha sollevato un’obiezione pertinente e motivata ai sensi dell’articolo 60, paragrafo 4, e l’autorità di controllo capofila non ha dato seguito all’obiezione o l’ha rigettata in quanto non pertinente o non motivata, quando vi sono opinioni contrastanti in merito all’autorità di controllo competente per lo stabilimento principale, e quando un’autorità di controllo competente non richiede il parere del comitato nei casi di cui all’articolo 64, paragrafo 1, o non si conforma a un parere emesso a norma dell’articolo 64.
Ai sensi dell’articolo 65, paragrafo 1, lettera a), la decisione riguarda tutte le questioni oggetto dell’obiezione pertinente e motivata, in particolare se sussista una violazione del regolamento. Il comitato non riesamina quindi l’intero progetto di decisione dell’autorità capofila, ma solo i punti effettivamente contestati dall’obiezione.
L’articolo 65, paragrafo 2, impone l’adozione entro un mese dal deferimento della questione a maggioranza di due terzi dei membri, con possibilità di proroga di un ulteriore mese in considerazione della complessità della questione. Se non si giunge a una decisione entro tali termini, l’articolo 65, paragrafo 3, prevede che il comitato decida entro due ulteriori settimane a maggioranza semplice e che, in caso di parità di voti dei membri, prevalga il voto del presidente.
No. L’articolo 65, paragrafo 4, vieta alle autorità di controllo interessate di adottare una decisione sulla questione sottoposta al comitato entro i termini di cui ai paragrafi 2 e 3, il che preserva il ruolo del comitato quale arbitro della controversia.
L’autorità di controllo capofila o l’autorità a cui è stato proposto il reclamo deve adottare la sua decisione definitiva in base alla decisione del comitato al più tardi entro un mese dalla notifica, ai sensi dell’articolo 60, paragrafi 7, 8 e 9, e deve fare riferimento alla decisione del comitato e accluderla. L’articolo 65, paragrafo 5, impone al presidente di notificarla alle autorità di controllo interessate e di informarne la Commissione, e la decisione del comitato è pubblicata sul suo sito web dopo che l’autorità nazionale ha notificato la decisione definitiva di cui al paragrafo 6.