Articolo 7 GDPR - Condizioni per il consenso
Domande frequenti
Risposte brevi alle domande più frequenti su questa disposizione. Costituiscono informazioni generali e non una consulenza legale.
Esige che il titolare del trattamento sia in grado di dimostrare che il consenso è stato prestato, impone che le richieste di consenso inserite in dichiarazioni scritte più ampie siano chiaramente distinguibili, comprensibili e formulate con un linguaggio semplice e chiaro, garantisce all’interessato il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento con la stessa facilità con cui è stato accordato, e stabilisce che il condizionamento di un contratto a un consenso non necessario pesa fortemente contro la libertà del consenso. Queste condizioni rendono operativa la definizione di consenso dell’articolo 4, punto 11).
Sul titolare del trattamento. Il paragrafo 1 prevede che, qualora il trattamento sia basato sul consenso, il titolare del trattamento debba essere in grado di dimostrare che l’interessato ha prestato il proprio consenso, ciò che in pratica obbliga i titolari del trattamento a conservare documentazione su quando, come e per quali finalità il consenso è stato ottenuto, in linea con il principio di responsabilizzazione dell’articolo 5, paragrafo 2.
Il consenso inserito in una dichiarazione scritta che riguarda anche altre questioni è valido soltanto se la richiesta è presentata in modo chiaramente distinguibile dalle altre materie, in forma comprensibile e facilmente accessibile, utilizzando un linguaggio semplice e chiaro, come esige il paragrafo 2. Nessuna parte di una tale dichiarazione che costituisca una violazione del regolamento è vincolante per l’interessato.
La revoca fa cessare per il futuro la liceità del trattamento basato sul consenso, ma non pregiudica la liceità del trattamento effettuato prima della revoca, come stabilisce il paragrafo 3. L’interessato deve essere informato del diritto di revoca prima di prestare il consenso, la revoca deve essere possibile con la stessa facilità con cui il consenso è accordato e, ove non sia applicabile un’altra base ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, l’interessato può ottenere la cancellazione ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, lettera b).
Il paragrafo 4 stabilisce che si tenga nella massima considerazione l’eventualità che l’esecuzione di un contratto, compresa la prestazione di un servizio, sia condizionata alla prestazione del consenso a un trattamento non necessario all’esecuzione di tale contratto. Il considerando 43 aggiunge che il consenso si presume non liberamente prestato quando esiste un evidente squilibrio tra l’interessato e il titolare del trattamento, in particolare quando il titolare del trattamento è un’autorità pubblica, oppure quando non è possibile prestare un consenso separato a distinte operazioni di trattamento.