Articolo 41 GDPR - Controllo dei codici di condotta approvati

1. Fatti salvi i compiti e i poteri dell’autorità di controllo competente di cui agli articoli 57 e 58, il controllo della conformità con un codice di condotta ai sensi dell’articolo 40 può essere effettuato da un organismo in possesso del livello adeguato di competenze riguardo al contenuto del codice e del necessario accreditamento a tal fine dell’autorità di controllo competente.
2. L’organismo di cui al paragrafo 1 può essere accreditato a controllare l’osservanza di un codice di condotta se esso ha:
a) dimostrato in modo convincente all’autorità di controllo competente di essere indipendente e competente riguardo al contenuto del codice;
b) istituito procedure che gli consentono di valutare l’ammissibilità dei titolari del trattamento e dei responsabili del trattamento in questione ad applicare il codice, di controllare che detti titolari e responsabili ne rispettino le disposizioni e di riesaminarne periodicamente il funzionamento;
c) istituito procedure e strutture atte a gestire i reclami relativi a violazioni del codice o il modo in cui il codice è stato o è attuato da un titolare del trattamento o un responsabile del trattamento e a rendere dette procedure e strutture trasparenti per gli interessati e il pubblico; e
d) dimostrato in modo convincente all’autorità di controllo competente che i compiti e le funzioni da esso svolti non danno adito a conflitto di interessi.
3. L’autorità di controllo competente presenta al comitato il progetto di requisiti per l’accreditamento dell’organismo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, ai sensi del meccanismo di coerenza di cui all’articolo 63.
4. Fatti salvi i compiti e i poteri dell’autorità di controllo competente e le disposizioni del capo VIII, un organismo di cui al paragrafo 1 del presente articolo adotta, stanti garanzie appropriate, le opportune misure in caso di violazione del codice da parte di un titolare del trattamento o responsabile del trattamento, tra cui la sospensione o l’esclusione dal codice del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento. Esso informa l’autorità di controllo competente di tali misure e dei motivi della loro adozione.
5. L’autorità di controllo competente revoca l’accreditamento dell’organismo di cui al paragrafo 1, se i requisiti per l’accreditamento non sono, o non sono più, rispettati o se le misure adottate dall’organismo violano il presente regolamento.
6. Il presente articolo non si applica al trattamento effettuato da autorità pubbliche e da organismi pubblici.

Considerando pertinenti

Nessun considerando pertinente indicato.

Domande frequenti

Risposte brevi alle domande più frequenti su questa disposizione. Costituiscono informazioni generali e non una consulenza legale.

L’articolo 41, paragrafo 1, consente che il controllo della conformità con un codice di condotta approvato ai sensi dell’articolo 40 sia effettuato da un organismo in possesso del livello adeguato di competenze riguardo al contenuto del codice, accreditato a tal fine dall’autorità di controllo competente. Tale controllo opera fatti salvi i compiti e i poteri dell’autorità di controllo di cui agli articoli 57 e 58, per cui l’autorità conserva il proprio ruolo di applicazione della normativa accanto all’organismo di controllo.

Il paragrafo 2 stabilisce quattro condizioni cumulative. L’organismo deve dimostrare in modo convincente all’autorità di controllo competente di essere indipendente e competente riguardo al contenuto del codice, istituire procedure che gli consentano di valutare l’ammissibilità dei titolari del trattamento e dei responsabili del trattamento ad applicare il codice, controllare che essi ne rispettino le disposizioni e riesaminarne periodicamente il funzionamento, istituire procedure e strutture trasparenti atte a gestire i reclami relativi a violazioni del codice, e dimostrare che i compiti e le funzioni da esso svolti non danno adito a conflitto di interessi.

In base al paragrafo 4 l’organismo adotta, stanti garanzie appropriate, le opportune misure in caso di violazione, tra cui la sospensione o l’esclusione dal codice del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento, e deve informare l’autorità di controllo competente di tali misure e dei motivi della loro adozione. Questi poteri operano fatti salvi i compiti e i poteri dell’autorità di controllo nonché i mezzi di ricorso e le sanzioni di cui al capo VIII.

Sì. Il paragrafo 5 obbliga l’autorità di controllo competente a revocare l’accreditamento se i requisiti per l’accreditamento non sono, o non sono più, rispettati o se le misure adottate dall’organismo violano il regolamento. La revoca è configurata come un dovere dell’autorità e non come una facoltà discrezionale.

No. Il paragrafo 6 esclude dall’articolo il trattamento effettuato da autorità pubbliche e da organismi pubblici, per cui il controllo da parte di un organismo accreditato non si estende a essi. L’articolo 40 consente comunque alle autorità pubbliche di avvalersi dei codici di condotta, e la vigilanza sui loro trattamenti resta in capo alle autorità di controllo ai sensi degli articoli 57 e 58.