Articolo 19 GDPR - Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento

Il titolare del trattamento comunica a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate a norma dell’articolo 16, dell’articolo 17, paragrafo 1, e dell’articolo 18, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. Il titolare del trattamento comunica all’interessato tali destinatari qualora l’interessato lo richieda.

Considerando pertinenti

Domande frequenti

Risposte brevi alle domande più frequenti su questa disposizione. Costituiscono informazioni generali e non una consulenza legale.

Deve comunicare le eventuali rettifiche a norma dell’articolo 16, cancellazioni a norma dell’articolo 17, paragrafo 1, o limitazioni a norma dell’articolo 18 a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali. La finalità è rendere effettivo l’esercizio di tali diritti a valle, affinché i destinatari non continuino a operare su dati che il titolare del trattamento di origine ha rettificato, cancellato o congelato.

Sì. Il titolare del trattamento è liberato quando la comunicazione si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. Il regolamento non definisce tali soglie, dunque la valutazione dipende dalle circostanze del caso concreto, e il titolare del trattamento che invoca l’eccezione deve essere in grado di dimostrare perché essa si applichi, in linea con il principio di responsabilizzazione di cui all’articolo 5, paragrafo 2.

L’articolo 4, punto 9), definisce il destinatario come la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi. Le autorità pubbliche che possono ricevere comunicazione di dati personali nell’ambito di una specifica indagine conformemente al diritto dell’Unione o degli Stati membri non sono considerate destinatari secondo tale definizione.

Sì, ma solo su richiesta. Il secondo periodo dell’articolo 19 obbliga il titolare del trattamento a comunicare tali destinatari all’interessato qualora questi lo richieda, il che completa il diritto di accesso previsto dall’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), relativo ai destinatari o alle categorie di destinatari.

Non direttamente. La disposizione impone il dovere di comunicazione soltanto al titolare del trattamento che ha trasmesso i dati, ma il destinatario che agisce a sua volta come titolare del trattamento resta vincolato dai principi dell’articolo 5 e dai diritti dell’interessato esercitati nei suoi confronti, per cui nella pratica la notifica innescherà spesso un’azione corrispondente.