Articolo 74 GDPR - Compiti del presidente
Considerando pertinenti
Nessun considerando pertinente indicato.
Domande frequenti
Risposte brevi alle domande più frequenti su questa disposizione. Costituiscono informazioni generali e non una consulenza legale.
Ai sensi del paragrafo 1 il presidente convoca le riunioni del comitato e ne stabilisce l’ordine del giorno, notifica le decisioni adottate a norma dell’articolo 65 all’autorità di controllo capofila e alle autorità di controllo interessate e assicura l’esecuzione tempestiva dei compiti del comitato, in particolare in relazione al meccanismo di coerenza di cui all’articolo 63.
La notifica richiesta dalla lettera b) del paragrafo 1 mette in moto il meccanismo di seguito previsto dall’articolo 65. L’articolo 65, paragrafo 5, obbliga il presidente a notificare senza ingiustificato ritardo la decisione sulla composizione della controversia e, ai sensi dell’articolo 65, paragrafo 6, l’autorità di controllo capofila deve adottare la propria decisione definitiva entro un mese dalla notifica della decisione del comitato.
L’articolo 74 non li ripartisce esso stesso. Il paragrafo 2 rimette la ripartizione dei compiti tra presidente e vicepresidenti al regolamento interno del comitato, che il comitato adotta a maggioranza dei due terzi ai sensi dell’articolo 72, paragrafo 2.
La lettera c) del paragrafo 1 fa del presidente il custode della tempestività, richiamando specificamente il meccanismo di coerenza dell’articolo 63. La ragione è che tale meccanismo si regge su termini rigorosi, quali le otto settimane per un parere ai sensi dell’articolo 64, paragrafo 3, e il mese, prorogabile di un ulteriore mese, per una decisione vincolante ai sensi dell’articolo 65, paragrafi 2 e 3.
No. I compiti di cui al paragrafo 1 hanno natura procedurale e organizzativa, mentre gli atti sostanziali quali i pareri ai sensi dell’articolo 64 e le decisioni vincolanti ai sensi dell’articolo 65 sono adottati dal comitato in quanto organo collegiale. Il presidente dirige tuttavia la segreteria, che ai sensi dell’articolo 75, paragrafo 2, svolge i propri compiti seguendo esclusivamente le sue istruzioni.